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Attività Giudiziale.
Recupero crediti giudiziale su tutto il territorio nazionale
Massima celerità e sollecitudine
Azioni legali a tutela del credito
Lo Studio esercita attività di recupero crediti giudiziale su tutto il territorio nazionale grazie ad un’estesa rete esterna di Colleghi corrispondenti, capace di evadere innanzi a qualsiasi Tribunale gli incombenti da svolgere per le pratiche affidate.
L’esperienza acquisita nel recupero dei crediti permette ai professionisti dello Studio di prevedere se un determinato credito sia o meno recuperabile, fin dalle prime verifiche.
Lo Studio, pertanto, vi propone l’avvio dell’attività giudiziale solo ove ci sia una ragionevole probabilità di raggiungere l’obiettivo prospettato e, compatibilmente con le vostre preferenze, solo dopo aver esperito un tentativo di recupero stragiudiziale.
Prima di ogni attività lo Studio trasmette un preventivo esaustivo delle spese/costi per l’esperimento delle azioni ipotizzate.
L’attività concordata viene svolta con la massima celerità e sollecitudine rispetto al conferimento del mandato.
I professionisti dello Studio sono altamente qualificati in azioni legali a tutela del credito e conoscono approfonditamente tutte le procedure di esecuzione forzata e di gestione della crisi di impresa.
Inoltre, lo Studio si occupa di iscrizioni e trascrizioni nei Pubblici Registri Immobiliari: in presenza di un patrimonio immobiliare che non sia già saturo di ipoteche, questo garantisce la riqualificazione del vostro credito da chirografario a privilegiato ipotecario, con preferenza rispetto ai creditori concorrenti.
Lo Studio è disponibile a ricevere la documentazione necessaria per l’avvio delle azioni con modalità telematica; infatti, siamo dotati di tutti gli strumenti tecnologici necessari per favorire gli scambi di documenti e informazioni in tempi rapidi.
Lo Studio, inoltre, metterà a vostra disposizione il collegamento online a un report, consultabile in qualunque momento e in piena autonomia, relativo all’attività svolta sino a quel momento.
La strategia legale, concordata con il cliente, varia a seconda della situazione specifica; clicca qui per conoscere l’iter delle fasi giudiziali più comuni.
Attività Giudiziale
Quali sono i passaggi?
Fase 1
Fase 2
In alternativa, solleciteremo la controparte e valuteremo insieme la notifica dell’Atto di Precetto.
Arrivati a questa fase, difficilmente il debitore non salda quanto dovuto. Infatti, il Precetto è quell’atto con cui il debitore viene avvertito della circostanza per cui ha dieci giorni per pagare il dovuto, viceversa si avrà la facoltà di notificare il pignoramento.
3
Fase 3
Esistono tre tipologie di Pignoramento disponibili:
- Pignoramento Mobiliare
- Pignoramento Presso Terzi
- Pignoramento Immobiliare
Prenota un appuntamento qui per valutare la tipologia di pignoramento che più si adatta alla tutela dei tuoi crediti.
Listino
Calcola in piena autonomia il preventivo di massima relativo alle fasi di tutela del credito più comuni.
Dubbi?
Domande Frequenti Attività Giudiziale
La valutazione su quale sia la miglior strategia verrà stabilita insieme.
Se riterrete necessario procedere con l’azione giudiziaria senza prima svolgere un tentativo stragiudiziale, saremo al vostro fianco.
Quando il tentativo stragiudiziale è vano, bisogna ricorrere agli atti giudiziari.
Le fasi giudiziali più comuni ed essenziali sono le seguenti:
- Deposito del ricorso per decreto ingiuntivo presso il Tribunale/Giudice di Pace competente e conseguente emissione del decreto ingiuntivo da parte del Giudice. Notifica al debitore.
- Decorso del termine di 40 giorni per l’opposizione al decreto ingiuntivo.
- Notifica dell’atto di precetto (se il decreto ingiuntivo è provvisoriamente esecutivo quest’ultimo può essere notificato insieme all’atto di precetto).
- Notifica dell’atto di pignoramento da parte dell’Ufficiale Giudiziario e apertura del procedimento esecutivo presso il Tribunale competente.
- Lo Studio si propone di procedere con l’attività giudiziale solo quando dalla stessa possiate effettivamente ottenere il risultato sperato.
- Le verifiche preliminari relative al patrimonio di controparte sono il presupposto per valutare se e come procedere.
Lo Studio si propone di procedere con l’attività giudiziale solo quando dalla stessa possiate effettivamente ottenere il risultato sperato.
Le verifiche preliminari relative al patrimonio di controparte sono il presupposto per valutare se e come procedere.
Lo Studio vanta una rete di professionisti che opera in tutto il territorio nazionale. Questo vi permette di azionare la tutela dei vostri crediti in qualunque Tribunale italiano, avendo un unico referente in Studio.
Per procedere al recupero del vostro credito sono necessari i seguenti documenti:
- anagrafica di controparte;
- eventuale contratto firmato con il debitore;
- fatture o titoli non pagati;
- eventuale corrispondenza scambiata con il debitore;
- ogni altro documento comprovante l’esistenza e l’ammontare del credito.
Nel caso di attività stragiudiziale il recupero del credito può avvenire già nel giro di qualche settimana.
Nel caso di attività giudiziale il tempo necessario varia dalla tipologia di azione scelta e dal Tribunale. Indicare un tempo comune a tutte le azioni legali può risultare estremamente fuorviante: prendi un appuntamento con il nostro Studio e, analizzata la situazione, sapremo indicarti una stima del tempo necessario più concreta.
Le spese sostenute per avviare e portare avanti le azioni legali a tutela del credito saranno interamente imputate al debitore il cui debito, di conseguenza, aumenterà degli importi necessari a tal fine.
Le spese sostenute per l’attività stragiudiziale, invece, restano a carico del creditore.
Certamente.
Il mancato rispetto della scadenza di un pagamento genera un debito al quale possono applicarsi interessi legali, convenzionali o di mora.
La tipologia di interessi applicabili dipende è strettamente collegata a quanto previsto nel contratto tra creditore e debitore.
In ipotesi di transazioni commerciali, suggeriamo la previsione dei relativi tassi moratori.
In assenza del contratto, applicheremo il tasso legale.
Si tratta di una lettera, inviata a mezzo raccomandata a/r o via PEC, il cui contenuto è strettamente formale e con cui il creditore richiede al debitore di adempiere a un obbligo di pagamento entro un termine stabilito.
Con questa comunicazione il creditore avvisa il debitore che, in caso di mancato pagamento entro il termine indicato, darà avvio alle azioni legali.
Il decreto ingiuntivo è un atto giudiziario con il quale il giudice, su richiesta del creditore, ingiunge al debitore:
- il pagamento di una somma di denaro,
- la consegna di una determinata quantità di cose fungibili,
- la consegna di una cosa determinata.
L’iter è caratterizzato per essere più veloce e snello rispetto ai giudizi ordinari: consente di ottenere rapidamente un titolo esecutivo, documento indispensabile per poter procedere con il pignoramento dei beni del debitore.
Il debitore-ingiunto può proporre l’opposizione entro quaranta giorni dalla notifica del decreto ingiuntivo e, in quel caso, si instaura un vero e proprio procedimento ordinario.
L’atto di precetto è un’intimazione di pagamento che precede il pignoramento.
È l’atto con il quale il creditore intima al debitore di adempiere l’obbligo contenuto nel titolo esecutivo (decreto ingiuntivo, sentenza, etc.), con l’avviso che in caso di mancato adempimento procederà con l’esecuzione forzata.
Per notificare un atto di precetto è necessario, quindi, che il creditore disponga di un titolo esecutivo.
Il pignoramento presso terzi è una procedura che riguarda i beni del debitore che non sono in suo diretto possesso.
Ed infatti è una particolare forma di pignoramento che ha per oggetto:
- i beni mobili del debitore nel possesso di terzi (ad esempio, somme presenti sul conto corrente);
- crediti del debitore nei confronti di terzi (ad esempio, lo stipendio).
- Il pignoramento presso terzi presuppone il necessario coinvolgimento di tre parti:
- il creditore procedente;
- il debitore esecutato;
- il terzo pignorato.
Successivamente alla notifica del pignoramento il terzo ha l’obbligo di custodire i beni pignorati, viceversa incorre in responsabilità di tipo civili e penali.
Inoltre, il terzo ha il dovere di inviare al creditore entro dieci giorni la dichiarazione su quali beni del debitore sono in suo possesso.
Se la dichiarazione del terzo è positiva (o, in assenza, se si ha la certezza che il terzo possieda determinati beni del debitore) si procede al deposito del fascicolo in Tribunale (iscrizione a ruolo).
Successivamente, si terrà l’udienza davanti al Giudice dell’Esecuzione, il quale emette l’Ordinanza di Assegnazione: solamente in seguito alla comunicazione di questo provvedimento al terzo, quest’ultimo provvederà al pagamento o alla consegna delle somme o dei beni accantonati e custoditi.
La durata dell’iter processuale sommariamente descritto è di circa sei mesi.
L’ipoteca è una garanzia, rientrante nella categoria delle garanzie reali.
Grazie all’ipoteca il creditore che decide di pignorare il bene è privilegiato rispetto agli altri creditori: in altre parole viene soddisfatto con preferenza sul prezzo ricavato dall’espropriazione.
L’ipoteca si può distinguere i tre diverse tipologie:
- volontaria, l’ipoteca viene iscritta in forza di un contratto o di una dichiarazione unilaterale del concedente;
- legale, l’ipoteca viene iscritta, anche contro la volontà del debitore, in forza di una disposizione normativa;
- giudiziale, l’ipoteca viene iscritta in forza di un titolo giudiziario idoneo. In questo caso, non è necessario informare il debitore dell’avvenuta iscrizione.
Sullo stesso bene possono essere iscritte più ipoteche a garanzia di crediti diversi: ogni ipoteca successiva acquisisce il numero progressivo di grado. In caso di vendita del bene verrà soddisfatto il creditore con l’ipoteca di primo grado e, se c’è un residuo, quello di secondo grado e via di seguito.
L’ipoteca non comporta l’obbligo per il creditore di agire con l’esecuzione forzata: l’iscrizione conserva efficacia per vent’anni trascorsi i quali, se non viene rinnovata, si estingue.
Se il debitore deciderà di vendere il bene, per ottenere la cancellazione dell’ipoteca in favore dell’acquirente, sarà tenuto al pagamento del dovuto.
L’ipoteca e il pignoramento sono due fattispecie profondamente diverse: la prima è esclusivamente una garanzia che non muta la titolarità del bene o i relativi diritti reali.
Il secondo è un’azione, volta ad espropriare il bene e, con il ricavato della vendita forzata, a soddisfare i creditori.
L’espropriazione immobiliare ha per oggetto il diritto di proprietà e i diritti reali di godimento sui beni immobili.
La procedura, articolata e complessa, si svolge davanti al Tribunale del luogo in cui l’immobile si trova e si pone quale scopo la vendita forzata del bene del debitore per soddisfare i diritti dei creditori.
Nella procedura intervengono diverse figure professionali ad ausilio del Giudice dell’Esecuzione, tra cui il Custode Giudiziario, il Delegato alla vendita, il Perito stimatore del bene e, a seconda dei Tribunali, l’esperto contabile.
Raramente il debitore viene nominato custode del bene, ma può continuare ad abitarci con la famiglia fino alla pronuncia del decreto di trasferimento (il provvedimento con cui, colui che acquista la casa all’asta, diviene proprietario).
Nell’ipotesi in cui il bene non sia conservato dal debitore con la diligenza richiesta dalla norma o in cui quest’ultimo non consenta la visita ai potenziali acquirenti, il Giudice dell’esecuzione ordina la liberazione dell’immobile.
Il bene può essere venduto nel corso della prima asta o durante le successive: a ogni asta successiva il prezzo (originariamente stabilito con perizia del professionista incaricato dal Giudice) subisce un ribasso.
Successivamente alla vendita deve essere redatto il progetto di distribuzione, ossia il piano cui le somme incassate vengono ripartite tra i creditori e a rimborso delle spese vive sostenute per la procedura stessa.
Approvato il progetto, vengono eseguiti i relativi pagamenti e la procedura può considerarsi conclusa.
La durata dell’iter processuale sommariamente descritto varia in base alla natura dell’immobile da vendere, al mercato immobiliare del posto, e dalle consuetudini del Tribunale competente.
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